banner registro circolari

Legge n. 150/2024 - ulteriori tutele per il personale scolastico e il decoro delle istituzioni - Riforma voto in condotta e sospensione studenti

Con la presente si informano quanti in indirizzo che, con recenti interventi normativi, il Parlamento è nuovamente intervenuto per contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola.
Dopo la Legge 4 marzo 2024, n. 25, anche la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, introduce importanti misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico.


L’articolo 3 della norma così dispone:
1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.


Il focus si sposta sull’istituzione scolastica presso la quale la persona offesa è in servizio: in caso di condanna per reati commessi contro il personale scolastico, il reo dovrà pagare alla scuola una somma da 500 a 10.000 euro quale riparazione pecuniaria. La posizione di chi si macchia di tali reati, dunque, risulta ulteriormente aggravata. Si tratta di una misura in linea con quelle della citata Legge n. 25/2024 che ha introdotto modifiche agli articoli 61, 336 e 341- bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Tale norma inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Con riferimento al versante penalistico, articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;


• articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
art. 341-bis c.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Contestualmente, sempre con lo stesso fine, il legislatore interviene anche modificando la valutazione del comportamento, volto ad offrire un quadro completo del percorso formativo dello studente. Nella secondaria, qualora la valutazione del comportamento sia inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. In caso di valutazione pari a sei decimi, per gli alunni della classe quinta del secondo ciclo, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di esame di stato.
La legge inoltre inasprisce le sanzioni in caso di gravi o reiterate violazioni disciplinari, prevedendo l'allontanamento dalla scuola e lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'elenco fornito dal Ministero. Ad ogni buon fine si fa rinvio alla prefata legge per gli opportuni approfondimenti. Le modalità e le tempistiche di attuazione della riforma saranno definite con successiva ordinanza Ministeriale che fornirà indicazioni operative alle scuole, al fine di garantire un’applicazione uniforme e coerente.
La scuola, come comunità educante è il luogo privilegiato di dialogo, di ricerca educativa, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, per tale ragione si rende necessario che ciascuno collabori per il raggiungimento dei prefati obietti e incentri l’esercizio del proprio ruolo nell’osservanza della progettazione educativa e didattica, che costituisce il cuore pulsante dell’azione della comunità educante, definita con il piano triennale dell’offerta formativa, e che caratterizza l’autonomia di ciascuna istituzione scolastica . La scuola come comunità educante così descritta, pertanto, è stata ispirata dalla partecipazione alla vita della scuola introdotta con i decreti delegati del 1974, rilanciata attraverso l’art. 1 del D.P.R. n. 249/1998, dedicato alla descrizione pedagogica della comunità scolastica intesa come ambiente educativo ricco di esperienze e di dialogo dove si forma la personalità dei giovani. Il concetto di comunità è stato rilanciato dall’articolo 24 dell’ultimo contratto collettivo del comparto scuola, che conferma la configurazione della scuola come “comunità educante” di cui sono parte integrante il dirigente scolastico, il personale docente e educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le famiglie e gli alunni e gli studenti. Quindi, con queste poche ma incisive righe dell’articolo 24 dell’ultimo contratto, è utile ribadire e rammentare quale sia il ruolo centrale della scuola all’interno di una comunità e come tutti coloro che vi hanno che fare, nel rispetto del ruolo ricoperto, abbiano un protagonismo in termini sociali e culturali, dal dirigente scolastico al personale ATA, ai docenti e a tutte le altre persone che la vivono e la rendono attiva, come gli studenti e le studentesse ed i genitori.
Tale assunto, in un contratto collettivo di lavoro, contribuisce a riconoscere la centralità e l’importanza della scuola per lo sviluppo del nostro Paese. L’intervento normativo effettuato su più fronti è, chiaramente, sintomo di un malessere ormai dilagante del quale l’intera comunità deve prendere coscienza per contrapporre azioni congiunte volte al recupero dei basilari valori del rispetto e del riconoscimento dell’altro. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA, ai quali lo Stato ha affidato il prezioso compito di educare, istruire e formare i nostri giovani, non possono più essere oggetto di aggressioni, discredito maldicenza e violenze divenute negli ultimi anni sempre più frequenti. Con la presente, in ultimo, nel rinnovare l’impegno educativo che, ormai da anni, caratterizza l’azione di questa istituzione, e nell’ informare la componente studenti e quella dei genitori degli importanti provvedimenti legislativi, si richiede alle famiglie di supportare l’azione educativa condotta dalla scuola, anche attraverso l’adozione di condotte e relazioni educative esemplari, che siano di riferimento per i nostri alunni, al fine di dirimere e contenere fenomeni di comportamenti a rischio tra pari, anche all’interno dei locali scolastici. Siamo convinti che l’esempio educhi e vada oltre “i più rosei intenti normativi”, per tale ragione, presso il nostro istituto è molto riconosciuta, quale azione educativa mirata, la “pedagogia dell’esempio”.

Files:
Data 04-11-2024
Dimensioni del File 306.86 KB
Download 278

PNRR

banner Unica
banner MaD
banner accesso civico

Banner PON 2014 2020

Coesione Italia 21 27 Banner

News Feed

RCIC855001 qrcode
ComeniusLogo
banner eventi scolastici
Etwinnning logo
about us

Statistiche

Oggi2
Ieri1360
Settimana4291
Mese16843
Totali2738441

Giovedì, 12 Dicembre 2024 00:06

Chi è online

Abbiamo 257 visitatori e nessun utente online

logo erasmus

logo bulli basta

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Continuando a navigare sul sito, accetti l'utilizzo dei cookie. Per saperne di piu'

Approvo

COOKIE POLICY

(Provvedimento del Garante dell'8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n. 126 il 3 giugno 2014)

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

 Premessa normativa

I cookie sono file di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc..

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

Quale tipo di cookie usa questo sito?

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici e non persistenti:

1)            contatore visite (a singola sessione);

2)            accesso e navigazione in area riservata (per i soli utenti registrati);

Questo sito non utilizza cookie di “profilazione” e non sono presenti cookie di “terze parti”.

Come disabilitare i cookie

Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’utente di tutte le tipologie di cookie (tecnici compresi) si precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero essere ridotte o non disponibili.

Google

Per disabilitare l’utilizzo dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di raccogliere i dati di navigazione è possibile scaricare il componente disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Per disabilitare l’utilizzo dei cookie da parte di Google visitare la pagina: http://www.google.com/settings/ads

Per disabilitare direttamente dal browser le tipologie di cookie utilizzate dal presente sito web:

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie 

Se si utilizza un browser web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori informazioni. Si avvisano gli utenti che il Titolare funge solamente da intermediario tecnico per i link riportati in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di eventuale modifica.

Area riservata