banner modulisticaSi pubblica il modulo per la giustificazione della assenze degli alunni frequentnanti la scuola primaria. Il modello è anche disponibile presso tutti i plessi di scuola primaria.

In caso di assenza da scuola dell'alunno, il genitore dovrà compilare, firmare e consegnare al collaboratore scolastico del plesso di appartenenza il modello allegato. L'insegnante della prima ora giustificherà l'assenza pregressa. 

Assenze superiori ai 5 giorni: quando sussiste l'obbligo di certificazione medica

Si premette che l’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un’assenza superiore ai cinque giorni dovuta a stato di malattia è stato previsto dal D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42: "L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia (elemento oggi non più richiesto per normativa privacy) e l'idoneità alla frequenza".

Se il genitore avvisa anticipatamente per iscritto la scuola che l'assenza non é dovuta a malattia, ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia...) si può utilizzare il modelo allegato e la scuola, salvo la manifesta natura mendace della dichiarazione, darà per buono quanto dichiarato dal genitore (che sarà responsabile per le eventuali dichiarazioni mendaci); la scuola, dunque, in questo caso (assenza non dovuta a malattia e preannunciata per iscritto alla scuola) non chiederà il certificato medico.

Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno, che attesti l’idoneità alla frequenza.

Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l’obbligo della presentazione del certificato medico per assenze (sempre, ribadiamo, dovute a motivi di salute) rientrano anche le festività intermedie e giorni prefestivi soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse (ad esempio, alunno assente l'ultimo giorno di scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la permanenza dello stato morboso nei giorni festivi/prefestivi (o di vacanza) intercorrenti tra due giorni di assenza da scuola.

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Data 27-09-2018
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